Dal 1° luglio 2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000.
La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.
TRACCIABILITÀ DEI TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 2.000
I trasferimenti di importo pari / superiore a € 2.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Si rammenta che nell’ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:
- la limitazione all’utilizzo del contante / titoli al portatore:
– è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, “canalizzando” tali flussi presso i predetti intermediari abilitati;
– prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito “oggettivo”;
- è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi;
- è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 2.000 in contanti / assegni, purché:
– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 2.000;
– oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 2.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché:
– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 2.000;
– oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 2.000, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite. Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 2.000, eseguito tramite più assegni bancari con l’indicazione:
– del nome / ragione sociale del beneficiario;
– della clausola di non trasferibilità, se d’importo pari o superiore a € 1.000;
non configura cumulo.
Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell’operazione.
Le sanzioni
Fino a 250.000 la sanzione va da un minimo di 2.000 a un massimo di 50.000 euro per le parti contraenti; oltre i 250.000 euro, la sanzione va da 15.000 a 250.000 euro.