Ad oggi l’Emilia Romagna è collocata in zona gialla fino al 31 gennaio.
- In zona gialla è obbligatorio indossare la mascherina (di qualsiasi tipo) anche all’aperto. Al chiuso, in alcuni casi, la mascherina deve essere di tipo FFP2 o chirurgica.
- dal primo febbraio, le attività in cui sarà possibile accedere senza il green pass sono le seguenti:
- alimentari e di prima necessità;
- farmacie e veterinari;
- sicurezza personale;
- giustizia.
- Lo stato di emergenza sul territorio nazionale rimane fino al 31 marzo 2022.
Il Green Pass rafforzato è obbligatorio – dal 10 gennaio e fino alla conclusione dello stato di emergenza – per accedere a:
- alberghi e altre strutture ricettive, ivi inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti;
- nei Pubblici Esercizi, per la consumazione di cibi e bevande al banco o al tavolo, al chiuso, nei servizi di ristorazione, senza limiti di posti a tavola ma con la distanza di almeno 1 metro tra i tavoli;
- convegni, congressi, sagre, fiere;
- feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
- musei e mostre o altri luoghi della cultura;
- centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento;
- mezzi di trasporto pubblico solo sul territorio nazionale (aerei per voli nazionali, treni sul territorio nazionale, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie).
l Green Pass “base” è obbligatorio – dal 20 gennaio e fino alla conclusione dello stato di emergenza – per l’accesso ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici, ecc.).
Il Green Pass non è necessario per accedere alle seguenti attività:
GENERI ALIMENTARI E SUPERMERCATI
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari). In nessuno di questi luoghi il cibo potrà essere consumato.
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
ANIMALI
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
FARMACIA, PRODOTTI SANITARI, OTTICI
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica
COMBUSTIBILI
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
MERCATI
Il Green pass non è obbligatorio per accedere ai mercati cittadini e/o rionali all’aperto.
Per i mercati coperti o al chiuso non è richiesto il possesso della certificazione verde se l’attività è ricompresa in una di quelle indicate al punto precedente.
Il Green Pass “base” è obbligatorio in tutti gli altri esercizi nei mercati coperti o al chiuso.
Il Green Pass rafforzato è obbligatorio nelle sagre e fiere anche su area pubblica.
BANCHE-POSTE-UFFICI
Per entrare in banca, alle Poste e in altri uffici sarà obbligatorio esibire il green pass.
CORSI DI FORMAZIONE
Il Green Pass “base” è obbligatorio per poter frequentare un corso di formazione in presenza.
IMPIANTI SPORTIVI
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
DISCOTECHE
Fino al 31 gennaio 2022, sono sospese le attività di sala da ballo, discoteche e locali assimilati.
VACCINAZIONI
Dal primo febbraio 2022 la durata del green pass si riduce da 9 a 6 mesi;
Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Sono esenti dal possesso del Green Pass i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
LA MASCHERINA FFP2
Fino al 31 marzo 2022, è obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per:
- l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sul suolo nazionale (inclusi treni, traghetti e aerei);
- gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.
QUARANTENA
Chi ha avuto contatti stretti con persone positive non deve stare in quarantena se:
- il contatto è avvenuto entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi). Se i 120 giorni sono passati e si è in attesa della dose booster i giorni di quarantena scendono da 7 a 5 (vedi la circolare del Ministero della Salute);
- il contatto è avvenuto entro 120 giorni dalla guarigione;
- ha ricevuto la dose di richiamo.
Per dieci giorni, però, si dovrà indossare una mascherina di tipo FFP2 e, solo in caso di sintomi, bisognerà effettuare un test antigenico rapido o molecolare cinque giorni dopo l’ultimo contatto.Per uscire dalla quarantena o dall’auto-sorveglianza bisognerà essere negativi a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso bisognerà trasmissione all’Asl di appartenenza il relativo referto.