DL FESTIVITA’

Il 25 dicembre 2021, è entrato in vigore il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure.

 

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 .

 

Durata delle certificazioni verdi Covid-19 

Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita da nove a sei mesi, a decorrere  dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario(dose booster o terza dose), la durata è ridotta da nove a sei mesi, decorrenti dalla predetta data di somministrazione;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo  vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), la validità è ridotta da nove a sei mesi dall’avvenuta guarigione.

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie  

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo delle mascherine trova applicazione anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca.

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2:

  • per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblicoche si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. Per il medesimo periodo di tempo, nei suddetti luoghi,  è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio;
  • per accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

 

Consumo di cibi e bevande 

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenzail consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del così detto  green pass rafforzato  nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati 

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concertiche implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 

 

Estensione green pass rafforzato

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato nonché ai soggetti  di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica l’accesso a:

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;;
  • centri termali, salvo che per gli accessi per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • sale gioco e scommesse, bingo e casinò.

 

Estensione obbligo green pass ai corsi di formazione privati 

Sono aggiunti all’elenco di attività che possono essere svolte in zona bianca solo con green pass, i corsi di formazione privati se svolti in presenza.

 

Impiego del Green Pass in ambito lavorativo privato 

La disposizione estende fino al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro.

Il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Alla luce dell’estensione temporale di cui sopra, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Viene prorogata, altresì, la disposizione che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass. A tali imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito  di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

 

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