obbligo di certificazione verde Covid-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro – decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

 

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 settembre 2021, ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Segnaliamo alcuni aspetti di particolare interesse per le imprese, così come risultanti dalle bozze del provvedimento e dalle prime notizie acquisite informalmente al termine della riunione governativa.

 

obbligo di green pass

Al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta al termine del Consiglio dei ministri è stato specificato che l’obbligo riguarda il lavoro privato dipendente e autonomo.

 

decorrenza e durata

L’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

 

 

lavoratori privi di certificazione

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

controlli

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni». Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

 

validità della certificazione

Per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (la normativa attuale prevede che invece che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

In conferenza stampa il Governo ha annunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari.

 

costo dei tamponi

Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati.

Viene istituito un fondo destinato a finanziare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

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