ENASARCO – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2021

 

Le aliquote Enasarco per il 2021 per il calcolo dei contributi previdenziali, così come previsto dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, sono rimaste le stesse del 2020.

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

Tempo di aliquote Enasarco per il calcolo dei contributi previdenziali, entrate in vigore dal 1° gennaio 2021. Il contributo previdenziale è obbligatorio per i rapporti di agenzia che hanno maturato provvigioni, l’assenza delle quali non prevede l’obbligo di versamento di contributi.

L’aliquota Enasarco 2021 è, per gli Agenti che operano in forma individuale o di società di persone, il 17% delle provvigioni, di cui 8.50% a carico della ditta preponente e 8.50% a carico dell’agente operante in forma individuale o società di persone.

Fanno eccezione i rapporti di agenzia con agenti operanti in forma di società di capitali, per le quali è dovuto il contributo al Fondo Assistenza, la cui aliquota resta al 4%, di cui 1% a carico dell’agenzia e 3% a carico della preponente.

I minimali e i massimali Enasarco per l’anno 2021 saranno invece aggiornati, come di consueto, di pari passo con l’aggiornamento dei valori ISTAT del nuovo anno. Di solito, la comunicazione dei nuovi minimali e massimali arriva da Enasarco intorno alla metà di febbraio.

GIOVANI AGENTI

L’unica novità introdotta dal 1° gennaio 2021 è l’aliquota agevolata per i giovani Agenti, che verrà applicata nel triennio 2021-2023.

Nel dettaglio

  1. Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, è previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni.
  2. L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.
  3. Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.
  4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi precedenti:
  5. a) l’aliquota contributiva di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;
  6. b) il minimale contributivo annuo di cui all’articolo 5, comma 4 è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari di cui al precedente comma 3. 5. L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *