BONUS PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Sono previsti alcuni crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

Soggetti beneficiari Misura del credito d’imposta
Imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza disponibili pari o superiore a 16,5 KW 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo  e terzo trimestre del 2022.
Imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 KW 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Imprese diverse da quelle gasivore 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo e terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Imprese diverse da quelle gasivore 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici.

Condizioni per le imprese NON energivore

Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 (per il credito sul secondo trimestre), al secondo trimestre 2022 (per il credito sul terzo trimestre) e al terzo trimestre (per i mesi di ottobre e novembre), al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Condizioni per le imprese diverse da quelle Gasivore

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 (per il credito sul secondo trimestre), al secondo trimestre 2022 (per il credito sul terzo trimestre) e al terzo trimestre (per i mesi di ottobre e novembre) dei prezzi di riferimento del Mercato Infra- giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Comunicazione del fornitore di gas-energia

Nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nello STESSO PERIODO dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

  • il calcolo dell’incremento di costo dell’ENERGIA- GAS;
  • l’ammontare del credito spettante per il terzo trimestre e per i mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022.

 

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