NUOVO DECRETO IN VIGORE DAL 23 MARZO – ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE POSSONO STARE APERTE

Il Decreto del  Presidente del Consiglio Conte durante la Conferenza stampa di sabato notte è stato finalmente divulgato nella sua ufficialità.

Come previsto, esso prevede maggior rigore per lo svolgimento delle attività economiche commerciali ed anche produttive ma anche ulteriori cautele nella mobilità e gli spostamenti delle persone. Le disposizioni hanno effetto da oggi 23 marzo fino al prossimo 3 aprile.

Per le attività commerciali, rimane possibile esercitare le attività già previste dal DPCM 11 marzo. Pertanto possono aprire supermercati, alimentari, minimercati, esercizi specializzati (frutta, verdura, pescherie, macellerie, ecc.), oltre alle pompe di benzina, ferramenta, ottica, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e tutte le altre tipologie descritte nelle nostre precedenti comunicazioni.

Per quanto riguarda il commercio all’ingrosso, possono operare solo le tipologie previste nell’allegato al nuovo decreto identificate da specifici codici ATECO.

Continuano a poter essere operativi gli alberghi e strutture identificate dal codice 55.1 così come le attività professionali.

Per quanto riguarda le attività produttive (manifatturiere, artigianali, industriali…), sono genericamente sospese salvo quelle previste nell’Allegato 1.

Per le attività produttive sospese, esse possono continuare ad operare solo in modalità “smart working o a distanza”.

Tutte le attività non sospese sono comunque tenute ad operare rispettando le norme di igiene, sicurezza, distanza interpersonale, utilizzo dei sistemi di protezione (guanti, mascherine, ecc).

Da ultimo, è fatto divieto a tutte le persone trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune ove attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è più consentito, quindi, in quanto espressamente abrogato, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio o residenza.

Rimane in vigore anche il Decreto del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e l’ordinanza della Regione Emilia Romagna che prevede sinteticamente le seguenti limitazioni:

  • Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.
  • Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

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