L’INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI

Il 9 maggio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni applicative e le sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti che riguardano le attività di somministrazione alimenti e bevande.

Giove ricordare che dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE del 2011, avvenuto il 13 dicembre 2014, la preparazione delle disposizioni applicative è stata lunga e complessa ed ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali.

 

In particolare, il D. Lgs n. 231/2017 pubblicato l’8 febbraio scorso in Gazzetta Ufficiale, prevede:

  • l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;

 

  • la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria ad un terzo per le microimprese;

 

  • la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto.

 

  • l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.

 

Per meglio specificare il contenuto della normativa, si ritiene opportuno riportare l’art. 19 che detta le disposizioni relative alla vendita di prodotti non preimballati e l’art. 23 che prevede le relative sanzioni.

 

L’art. 19 disciplina tutte le categorie di alimenti non preimballati, vale a dire:

  1. prodotti che vengono offerti in vendita senza imballaggio (prodotti venduti sfusi)
  2. prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (direttamente al banco);
  3. prodotti preimballati per la vendita diretta (c.d. Preincartati);
  4. prodotti somministrati dalle collettività.

 

Si rammenta che per collettività si intende qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

 

In particolare, il comma 8 dell’art. 19 ha introdotto le disposizioni applicative del nuovo obbligo informativo che sono tenute a rispettare le collettività e riguardante l’indicazione della presenza nei piatti proposti degli allergeni individuati nell’elenco in allegato.

L’avviso della presenza di allergeni deve essere fornita in modo che sia riconducibile a ciascun alimento prima che lo stesso sia servito al consumatore finale.

Tale indicazione deve essere apposta:

– sul menù o registro o apposito cartello o attraverso sistemi digitali (in quest’ultimo caso le informazioni dovranno essere riportate anche su un’apposita documentazione scritta facilmente reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale);

– in alternativa, l’avviso della possibile presenza degli allergeni, può essere riportato sul menù o su un registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le eventuali necessarie informazioni. Anche in questo caso sarà però necessario avere una documentazione scritta e facilmente reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale.

 

Inoltre, si ribadisce l’importanza per le collettività – che si trovano ad essere l’ultimo anello della filiera prima del consumatore – di ricevere dai propri fornitori informazioni precise, complete e corrette dei prodotti oggetto di somministrazione al fine di poter a loro volta informare correttamente i loro clienti.

 

Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nella collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica.

 

SANZIONI

 

Le sanzioni per l’omessa indicazione degli allergeni risultano le più alte anche se giova precisare che l’art. 27 prevede che per le microimprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) la sanzione amministrativa sia ridotta fino ad un terzo.

 

Inoltre è prevista l’irrogazione della sanzione in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) e se il pagamento della stessa è effettuato entro cinque giorni dalla notificazione, vi potrà essere l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo.

 

Nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi informativi sui prodotti non preimballati, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 23, e segnatamente:

 

– una sanzione amministrativa pecuniaria generale da 1.000 a 8.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 19;

– una sanzione da 3.000 a 24.000 euro per l’omissione dell’indicazione degli allergeni presenti nei prodotti venduti o somministrati;

– una sanzione da 1.000 a 8.000 euro per chi rende l’indicazione con modalità difformi da quelle previste, sanzione che nondimeno diminuisce da 500 a 4.000 se la violazione riguarda solo aspetti formali;

– una sanzione da 500 a 4.000 per l’operatore del settore alimentare che omette nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore o alla collettività le indicazioni obbligatorie.

Data l’importanza per il settore della normativa, sollecitiamo gli associati ad adempiere agli obblighi previsti per non rischiare di cadere nelle sanzioni pecuniarie  sopra indicate.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *