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• Unico 2010

LA DETRAZIONE PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Nel mod. UNICO 2010 PF è possibile usufruire della detrazione del 19% spettante in relazione alle spese sostenute nel 2009 per i canoni di locazione dei contratti stipulati ex Legge n. 431/98 dagli studenti universitari “fuori sede” (per un importo massimo non superiore a € 2.633).
La detrazione è applicabile anche nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico (ad esempio, figlio);
può essere usufruita anche per i contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con particolari soggetti.
La detrazione non è applicabile ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all’estero nonché, come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ai contratti di sublocazione.

LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ABBONAMENTI AI MEZZI DI TRASPORTO

Anche per il 2009 è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% introdotta dalla Finanziaria 2008 per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, cioè studenti, lavoratori, pensionati .
Per abbonamento si intende “un titolo di trasposto che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.”
Sono esclusi:
- Titoli di viaggio con una durata oraria:
- Le carte di trasporto (carte turistiche) che includono oltre al servizio di trasporto anche altri servizi (es. ingresso ai musei)

N.B. La detrazione in esame non è stata riproposta e pertanto dal 2010 non è più possibile beneficiarne.


LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE FARMACEUTICHE AI FINI DELLA DETRAIBILITÀ

A decorrere dal 2007, ai fini della detrazione/deduzione IRPEF, le spese relative all’acquisto di medicinali devono risultare da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui siano specificate la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
Al fine di individuare la “natura” del prodotto acquistato, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, oltre alle diciture “farmaco” e “medicinale”, sono ammesse e danno quindi diritto alla detrazione/deduzione IRPEF anche le abbreviazioni “med.” e “f.co” nonché le diciture “ticket”, “SOP”, “OTC” ed “omeopatico” in considerazione del fatto che le stesse sono riferibili soltanto a medicinali.
Per quanto riguarda la “qualità” del prodotto, la stessa Agenzia in un recente intervento ha chiarito che per i medicinali omeopatici, non essendo ancora stata attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, va utilizzato il codice attribuito da organismi privati rilevabile con la lettura ottica.
A decorrere dal 1.1. 2010 l’Agenzia delle Entrate su indicazione del Garante della Privacy ha disposto che “lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione del medicinale, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’ammissione al commercio”





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