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• PROROGATA AL 30.6.2012 LA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE

Come noto, il DL n. 185/2008 ha introdotto l’obbligo, per le imprese costituite in forma societaria già esistenti al 29.11.2008, di:
- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), ovvero di un analogo
indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione, nonché l’integrità di quanto inviato;
- darne comunicazione al Registro delle Imprese;
entro il 29.11.2011 qualora non vi abbiano già provveduto.
N.B. Per le società costituite dal 29.11.2008 la PEC va comunicata all’atto dell’iscrizione al
Registro delle Imprese.
Stante l’impossibilità, da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, di far fronte
all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi PEC, ha disposto la proroga del predetto termine al 30.6.2012.
È infatti previsto che:
per l’attivazione della PEC le imprese devono scegliere e stipulare un contratto con un gestore
abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.
Una volta acquisita, la PEC va comunicata al Registro delle Imprese, entro il 30.6.2012,
esclusivamente con modalità telematica utilizzando “ComUnica”.

Si rammenta che, l’omessa comunicazione
della PEC entro la predetta data comporta l’applicazione di una sanzione da € 103 a € 1.032 per ciascun responsabile (amministratore).
Se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ulteriormente
ridotta ad 1/3 (da € 34 a € 344).



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