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• LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L’USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il Decreto c.d. “salva Italia” ha ulteriormente aumentato la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie riducendo, a decorrere dal 6.12.2011, da € 2.500 a € 1.000 la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo:
• del denaro contante;
• degli assegni bancari o postali / circolari;
• dei vaglia postali o cambiari;
• dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, a decorrere dal 6.12.2011, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno perciò eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, etc.).
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:
• pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura – IVA compresa);
• finanziamenti soci-società;
• distribuzione utili ai soci.
Inoltre, va evidenziato che, al fine di incentivare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, la c.d. “Manovra di Ferragosto” ha previsto la riduzione del 50% delle sanzioni a favore delle imprese / lavoratori autonomi che per tutte le operazioni attive e passive utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante.

COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, etc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
Per violazioni di importo inferiore a € 250.000, le comunicazioni in esame vanno inoltrate alla Direzione Provinciale territorialmente competente.
Il Decreto c.d. “salva Italia” ha però modificato tale disciplina prevedendo che la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del contante dovrà essere inviata, entro 30 giorni:
-al MEF;
-all’Agenzia delle Entrate.
In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia in merito alle modalità operative del nuovo obbligo, si ritiene che la comunicazione possa essere redatta in carta libera ed inviata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al luogo in cui è stata commessa la violazione.

Versamenti / prelevamenti bancari oltre soglia
Si rammenta che, come chiarito da una Circolare MEF, le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione della normativa antiriciclaggio.
Di conseguenza una banca che riscontra un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a € 1.000 non deve inviare la comunicazione al MEF.
Si ricorda inoltre che la citata comunicazione “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”.
In tal caso gli elementi “devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione […] relativamente alla movimentazione di contante”.
REGIME SANZIONATORIO
Va evidenziato che alle violazioni del divieto in esame è prevista l’applicazione della sanzione:
•dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
oppure
•dal 5% a al 40% dell’importo trasferito, nel caso di importi superiori a € 50.000;
fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
Infatti, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF / Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti sopra specificati, è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a € 3.000.
Infine, nell’iter di conversione di legge è stato approvato uno specifico emendamento contenente una moratoria per le violazioni commesse nel periodo dal 6.12.2011 al 31.1.2012.




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